Quali regole bisogna seguire per installare delle telecamere in condominio?
Nella zona in cui è situato la stabile che amministri, di recente si sono verificati parecchi furti e ingressi all’interno delle case, pertanto i condòmini stanno pensando di installare delle telecamere che possano riprendere i passaggi davanti alla propria abitazione e magari far desistere i malviventi da qualsiasi cattiva intenzione. Ciò che ti stai chiedendo è: quali regole bisogna seguire per installare delle telecamere in condominio?
Devi sapere che per installare un sistema di videosorveglianza in condominio, il singolo condomino non può agire di propria iniziativa, ma nel momento in cui le telecamere dovessero riprendere, oltre che la propria porta, anche aree comuni dell’edificio come ad esempio le scale, occorrerà ricevere il parere favorevole di una parte degli altri condòmini e rispettare quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
In questo articolo vedremo cosa c’è da sapere per installare un sistema di videosorveglianza all’interno di un condominio, rispettando quanto previsto dal Codice Civile e dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
Installazione delle telecamere nel condominio: cosa prevede il Codice Civile?
Per installare un sistema di telecamere all’interno del condominio occorre prima di tutto seguire le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.
L’articolo 1122 ter del Codice Civile infatti prevede che per installare sulle parti comuni dell’edificio impianti di videosorveglianza occorre l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale con una delibera votata da tanti condomini che rappresentino la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
Se dunque intendi installare delle telecamere in prossimità della tua abitazione, occorrerà manifestare questa volontà agli altri condomini ed ottenere il parere favorevole in assemblea secondo le modalità sopra indicate.
Fatta questa doverosa premessa, è necessario comprendere ora come la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza in condominio previsto dal Codice Civile, possa conciliarsi con il rispetto della privacy di quelle persone che sono di per sè estranee alla realtà condominiale, ma la cui immagine viene registrata nel momento in cui hanno accesso al condominio.
Sistemi di videosorveglianza e GDPR: perché è lecito riprendere persone estranee al condominio
Analizzata la disposizione del Codice Civile, che permette di installare un sistema di videosorveglianza all’interno del condominio occorre ora osservare in che modo la normativa sulla privacy possa avere riflessi sulla questione. Le telecamere sono infatti idonee a catturare l’immagine delle persone, la quale viene oggi universalmente riconosciuta come dato personale dell’individuo, che in quanto tale è tutelato sulla base del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
Captare e registrare l’immagine di una persona mediante sistemi di videoregistrazione, come possono essere le telecamere condominiali, costituisce, ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, a tutti gli effetti un trattamento di dati personali.
L’articolo 6 del GDPR prevede che il trattamento dei dati personali sia lecito solo se avviene con il consenso dell’interessato, cioè nel nostro caso del soggetto la cui immagine viene captata e registrata.
Per quanto riguarda i condomini, abbiamo già visto che l’installazione delle telecamere sulle aree comuni deve essere approvata con delibera dell’assemblea. Ma sappiamo che nel condominio possono transitare spesso persone anche estranee alla realtà condominiale, come ad esempio visitatori occasionali e fornitori, i quali non hanno prestato alcun tipo di consenso alla videoripresa della loro immagine. Viene dunque naturale chiedersi come possa essere conforme alla legge la videoripresa di questi soggetti.
A tal proposito occorre porre l’attenzione sulle lettere d) ed f) dello stesso articolo 6 del GDPR, le quali prevedono che il trattamento dei dati personali possa essere lecito anche senza il consenso del soggetto la cui immagine viene catturata, quando questo avvenga per salvaguardare gli interessi vitali di qualcuno e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, cioè in tal caso il condominio inteso come il complesso dei condomini.
Si può dunque sostenere che la necessità per il condominio, titolare del trattamento, di tutelare la propria incolumità da accessi indebiti, furti, atti vandalici o eventuali danneggiamenti ai propri beni patrimoniali, prevalga sulla mancanza di consenso della persona la cui immagine viene catturata e renda pertanto la videoripresa conforme alla normativa sulla privacy.
Chiarito quindi il fondamento normativo che rende lecita l’installazione di telecamere all’interno del condominio, andiamo adesso ad analizzare quali sono i requisiti che i sistemi di videosorveglianza condominiale devono possedere per risultare del tutto conformi a quanto previsto in materia dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali e dal Garante della Privacy.
È obbligatorio affiggere dei cartelli informativi sulla presenza delle telecamere in condominio?
Se i condòmini dello stabile che amministri hanno intenzione di installare un sistema di videosorveglianza, probabilmente ti starai chiedendo se è obbligatorio affiggere dei cartelli informativi sulla presenza delle telecamere in condominio. Diciamolo subito: la risposta è sì! Occorre sempre segnalare con appositi cartelli la presenza delle telecamere, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante della privacy e consultabile sul sito ufficiale dello stesso.
Questo obbligo trova il suo fondamento normativo nell’articolo 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, il quale prevede che, quando i dati vengano raccolti presso l’interessato, come avviene nel caso di una videoregistrazione, il titolare del trattamento (quindi, ricordiamolo, il complesso dei condòmini e/o l’amministratore) debba fornire all’interessato varie informazioni come ad esempio:
- i propri dati e quelli del responsabile del trattamento;
- il periodo di tempo entro il quale le immagini saranno conservate;
- la finalità della videosorveglianza;
- le modalità attraverso cui l’interessato può accedere ai propri dati;
- il rinvio a un testo completo che contenga l’intera informativa sulla privacy;
Il Garante ha inoltre precisato che l’informativa va collocata prima che l’interessato entri nell’area videosorvegliata, in modo tale che questi possa orientare i propri movimenti in maniera consapevole.
A tal proposito ritengo opportuno focalizzare l’attenzione su un caso che, seppur riferito ad una realtà aziendale, può estendersi all’ambito condominiale con riferimento ai relativi profili in materia di privacy.
Il Garante della Privacy infatti, con provvedimento n. 69 del 9.03.2023, ha di recente sanzionato una ditta individuale per aver installato delle telecamere nei locali aziendali, al fine di monitorare il lavoro dei dipendenti, senza aver affisso prima i cartelli che avvisassero sull’attività di videoregistrazione.
Se un condominio pertanto, decidesse di installare delle telecamere ma non provvedesse all’affissione degli appositi cartelli di avviso, potrebbe facilmente essere sanzionato dal Garante della Privacy, magari a seguito dell’iniziativa di un soggetto che, accortosi delle telecamere e indispettito a causa della captazione della sua immagine senza previo avviso, decidesse di trasmettere una segnalazione al Garante.
Per quanto tempo possono essere conservate le immagini riprese dalle telecamere condominiali?
Quando parliamo di telecamere in condominio, devi sapere che le immagini registrate con i sistemi di videosorveglianza non possono essere conservate in eterno, ma occorre che vengano cancellate dopo un determinato periodo di tempo. Pertanto occorre chiedersi: per quanto tempo possono essere conservate le immagini riprese dalle telecamere condominiali?
Il Garante della privacy ha chiarito che le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza generalmente possono essere conservate per 24 – 48 ore. In ogni caso la congruità del tempo di conservazione va valutata sulla base delle circostanze concrete. Ad esempio il titolare di un’attività commerciale sarebbe tendenzialmente in grado di accorgersi di danneggiamenti, furti o atti vandalici il giorno stesso in cui avvengono e pertanto, in tal caso, un tempo di 24-48 ore può essere considerato sufficiente.
In ambito condominiale il Garante ha chiarito (FAQ n.11) invece che la durata della conservazione può arrivare ragionevolmente sino a 7 giorni.
Il tempo di conservazione può essere prolungato solo quando necessario perchè ad esempio richiesto dalle forze di polizia o dall’autorità giudiziaria per dare seguito a delle indagini in corso. Si pensi ad esempio al caso del malvivente che dopo aver derubato e aggredito un’anziana signora, fuggendo riesca ad entrare nell’androne di un condominio videosorvegliato, per nascondersi. In tal caso le immagini delle telecamere potranno essere certamente conservate per un tempo superiore a quello ritenuto ordinariamente congruo, poichè la conservazione risulta necessaria affinchè gli inquirenti possano identificare il malvivente.
Si consiglia per comodità di avvalersi di telecamere dotate di sistemi di cancellazione automatica delle immagini dopo un dato periodo di tempo, per evitare di dover procedere manualmente ogni volta alla cancellazione.
Si noti che la previsione di un tempo massimo per conservare le immagini registrate è una necessità prevista al fine di creare sistemi di videosorveglianza conformi al principio di minimizzazione previsto dalle lettera c) dell’articolo 5 del GDPR, in base al quale i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Proprio sulla base di questo principio, il Garante ha delineato non solo la necessità di conservare le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza per un determinato periodo di tempo, ma ha anche chiarito che le riprese delle telecamere debbano essere limitate a spazi e luoghi determinati, come vedremo di seguito.
Quali aree del condominio possono essere riprese dalle telecamere?
Come chiarito in precedenza, proprio in virtù del principio di minimizzazione, i dati raccolti devono essere pertinenti e limitati alle finalità per i quali sono trattati. In virtù di ciò, oltre ad esserci dei limiti temporali in cui i sistemi di videosorveglianza possono operare, esistono anche dei limiti fisici.
Occorre chiedersi dunque: quali aree del condominio possono essere riprese dalle telecamere?
Le telecamere condominiali – come ribadito anche dal Garante – devono riprendere solo le aree comuni, come accessi o garage, evitando la ripresa di luoghi privati del singolo condomino o di luoghi pubblici circostanti non rilevanti (es: attività commerciali, altri edifici ecc.).
In sostanza i sistemi di sorveglianza possono essere installati unicamente nelle zone condominiali accessibili a tutti i residenti, ovvero quelle aree che non rientrano nella sfera privata dei singoli condòmini. Per fare degli esempi, tra queste zone rientrano: il portone d’ingresso, i cortili, le aree dedicate al posteggio dei veicoli dei condomini, spesso soggette a furti o atti vandalici, muri esterni, scale e androni.
Ricordiamo che le telecamere non possono in ogni caso riprendere, oltre che alle aree private, anche le aree pubbliche, come mura di un altro edificio o per esempio l’area in prossimità di un’attività commerciale. Il Garante della Privacy, con il provvedimento del 12 ottobre 2023 n. 477, ha affrontato il caso di un cittadino che aveva installato sul muro esterno della propria abitazione alcune telecamere che riprendevano anche l’area pubblica. Il Garante ha stabilito infatti che, in caso di videosorveglianza condominiale o domestica, oltre a tutelare la privacy dei vicini, è fondamentale non riprendere aree pubbliche.
La vicenda in questione è stata segnalata dai Carabinieri, che hanno rilevato la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da due telecamere: la prima, posizionata sulla porta d’ingresso dell’abitazione, riprendeva anche zone non pertinenti all’abitazione. Oltre a riprendere le immagini peraltro, la telecamera era in grado di registrare le conversazioni dei passanti e di attivare un microfono per comunicare a distanza. La seconda, non attiva, era posizionata alla fine di un vialetto che conduceva a uno spazio interno all’edificio.
Il Garante Privacy ha accertato che la ripresa dell’area pubblica violava i principi di liceità e minimizzazione dei dati previsti dalla normativa sulla privacy. Infatti, l’impianto era in grado di riprendere aree non pertinenti all’abitazione, ovvero spazi pubblici. Il trattamento dei dati personali avveniva quindi senza un valido motivo, soprattutto per quanto riguarda le registrazioni audio di conversazioni in luoghi pubblici, così violando il GDPR.
In linea generale, i sistemi di videosorveglianza installati per uso domestico o condominiale sono esclusi dall’applicazione della normativa sulla privacy. Tuttavia, se l’angolo di visuale delle telecamere riprende aree pubbliche o proprietà altrui, sono soggetti agli obblighi del Regolamento Europeo.
Nel caso specifico, il Garante ha rilevato che la ripresa di aree pubbliche avveniva senza i necessari presupposti di liceità. Chi ha installato le telecamere non ha infatti dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di reale pericolo che potesse giustificare tale trattamento. Questo vale ancora di più per la captazione di conversazioni in spazi pubblici tramite dispositivi audio. Soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto è possibile estendere la ripresa delle telecamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi. Tuttavia, tale scelta deve essere adeguatamente motivata e suffragata da idonea documentazione.
In considerazione del fatto che il titolare del trattamento, dopo l’apertura dell’istruttoria, ha sostituito la telecamera con una fissa puntata verso l’ingresso, il Garante si è limitato a un ammonimento.
Quali sanzioni sono previste nei confronti dell’amministratore che non rispetta la normativa privacy sulle telecamere?
Occorre ricordare, come visto nel capitolo precedente, che la mancata predisposizione delle misure idonee ad adeguarsi alla normativa sulla privacy, può comportare oltre alle sanzioni amministrative comminate dal Garante della Privacy e al dovere di risarcire il danno in sede civile, anche una responsabilità di carattere penale. Ma in concreto, quali sanzioni sono previste nei confronti dell’amministratore che non rispetta la normativa privacy sulle telecamere?
Pensiamo ad esempio alla condotta dell’amministratore che, magari di intesa con un altro condomino, decida di installare una telecamera con la quale riesca ad inquadrare e captare i movimenti che avvengono all’interno dell’abitazione di questo, i quali senza i sistemi di videosorveglianza non sarebbero in alcun modo percepibili. Tale condotta potrebbe essere tale da integrare una responsabilità penale proprio per il reato di Interferenze illecite nella vita privata previsto dall’articolo 615 bis del Codice Penale, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Sempre per rimanere sul tema delle sanzioni, ritengo poi opportuno focalizzare l’attenzione su un recente caso di specie, che ha visto un condomino segnalare al Garante della privacy un’installazione illegittima di un sistema di videosorveglianza nel condominio da parte dell’amministratore, avvenuta senza la necessaria delibera assembleare. L’Autorità, dopo un’istruttoria, ha accertato l’effettiva attivazione del sistema, composto da due telecamere esterne, senza previa delibera e con semplice avviso ai condòmini tramite e-mail. Le immagini erano visibili solo all’amministratore sul suo telefono (in violazione di quanto previsto dall’articolo 13 del GDPR) , ed erano presenti cartelli informativi, seppur privi dell’indicazione del titolare del trattamento.
L’amministratore, pur sostenendo il consenso unanime dei condòmini e l’urgenza dell’installazione a causa di danneggiamenti, è stato sanzionato con 1.000 euro, con provvedimento n. 502, 26.10.2023, per le seguenti violazioni del GDPR:
- Mancanza di base giuridica: l’installazione del sistema di videosorveglianza in condominio richiede una delibera assembleare con la maggioranza di voti e millesimi, come stabilito dall’art. 1122 ter del Codice Civile e chiarito dal Garante. La delibera deve definire le modalità, le finalità, i tempi di conservazione delle immagini e i soggetti autorizzati a visionarle.
- Assenza di legittimazione: in assenza di delibera, la responsabilità ricade unicamente sull’amministratore, che non ha il potere di decidere autonomamente sull’installazione. L’amministratore, pur potendo disporre di poteri per la manutenzione delle cose comuni (art. 1134 c.c.), non può compiere scelte che limitano i diritti dei condomini alla privacy senza la loro esplicita autorizzazione.
- Trattamento illecito: l’installazione autonoma da parte dell’amministratore configura un trattamento di dati personali illegittimo, in quanto effettuato senza base giuridica e senza il consenso dei soggetti interessati. L’amministratore, pur potendo agire in caso di urgenza, non può prescindere dalla delibera assembleare e dall’osservanza dei principi del GDPR, avendo l’esclusiva disponibilità delle immagini catturate dalle telecamere.
La sanzione di 1.000 euro è stata inflitta all’amministratore, in quanto soggetto responsabile dell’illecito trattamento. La successiva ratifica da parte dell’assemblea, pur potendo legittimare il trattamento da parte del condominio, non sana l’illecito commesso dall’amministratore, che ha agito autonomamente e senza la necessaria autorizzazione.